Con la Legge di Bilancio 2022 e la Circ. Min Lav. del 3 gennaio 2022 il legislatore ha inteso muovere un ulteriore passo verso l’universalizzazione dei sistemi di protezione sociale, estendendo il beneficio dei trattamenti di integrazione salariale ad una più ampia platea di lavoratori ma non ancora a tutti. Il percorso di estensione della platea dei beneficiari interessa sia gli ammortizzatori ordinari che quelli straordinari. In modo particolare la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ha sostanzialmente modificato il campo d’applicazione. L’articolo 1. Co. 198 della Legge di Bilancio aggiunge un comma 3 bis all’articolo 20 del d.lgs. 148/2015 che così dispone “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1.” Dal 1 gennaio 2022 i trattamenti di CIGS relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si applicano a tutti i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente all’istanza purché non aderiscano a fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale per le province di Trento e Bolzano. In altre parole la CIGS smette di essere uno strumento di assistenza al reddito riservato alle aziende industriali o a quelle commerciali di grandi dimensioni per divenire strumento per tutte le aziende con più di 15 dipendenti. I soggetti maggiormente interessati alla riforma sono pertanto i dipendenti delle imprese che occupano più di 15 dipendenti e già iscritte al FIS ex art. 20 del D. Lgs. 148/2015 le quali, come confermato dalla circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, dal 1 gennaio 2021 potranno ricorrere a seconda dei casi, o al trattamento ordinario del FIS o al trattamento CIGS. Naturalmente le aziende interessate, dal 1 gennaio, dovranno versare per il finanziamento della Cassa un contributo ordinario pari allo 0.90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo si somma e non si sostituisce a quanto dovuto per il finanziamento del FIS. Un’ulteriore modifica al campo di applicazione della CIGS deriva dall’introduzione del nuovo articolo 3- ter del 148/2015 che consente di beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale nonché a partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. In questi ultimi casi il trattamento è concesso a prescindere dal livello occupazionale.
Quanto alla disciplina degli ammortizzatori ordinari, è stato certamente fatto un passo davvero importante poiché, sempre in un’ottica di universalizzazione degli ammortizzatori sociali, la legge di bilancio è intervenuta anche sull’articolo 29 del D.lgs. 148/15 inserendo il comma 2- bis il quale stabilisce che tutte le aziende con almeno un dipendente, se non iscritte ad alcun fondo di solidarietà bilaterale, saranno d’ufficio iscritte al FIS. Nell’ottica del legislatore Il FIS è divenuta la forma di assistenza salariale applicabile de residuo a tutte le aziende che non abbiano diritto ad altra forma di ammortizzatore sociale. Tuttavia non è stato colmato completamente il vuoto pregresso, lasciando una importante diversificazione di tutele a favore dei lavoratori poiché le aziende che accedono all’ammortizzatore sociale del FIS, possono fruire di un periodo di ammortizzatore sociale inferiore a quello riservato ai datori di lavoro fruitori della CIGO e, addirittura, diversificato anche in ragione della dimensione aziendale. Oltre alla durata, altre diversità rimangono sui valori della contribuzione integrativa che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di utilizzo. Precisamente le aziende rientranti nel campo fis fino a 5 dipendenti godranno di 13 settimane nel biennio mobile, le aziende rientranti nel campo fis con più di 5 dipendenti di 26 settimane nel biennio mobile e le aziende rientranti nel campo cigo (di qualsiasi dimensione) di 52 settimane nel biennio mobile. Poi, tanto per “semplificare” il processo di omogeneizzazione dell’impianto degli ammortizzatori sociali, ci sono i Fondi di solidarietà bilaterali.
Infatti, fino al 2021, le tutele dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, erano riservati ai soli datori di lavoro non destinatari dei trattamenti di Cigo o Cigs, con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre precedente (fatti salvi limiti aziendali inferiori previsti dai decreti istitutivi di alcuni Fondi). Durante il periodo dell’emergenza ci si è accorti, però, che le micro imprese (da 1 a 5 dipendenti) non erano tutelate tanto da rendere necessaria l’emanazione di provvedimenti specifici. La Legge di Bilancio 2022, quindi, ha modificato il quadro normativo dal 1° gennaio 2022 prevedendo:
• la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie disciplinate dal Titolo I, D.Lgs. 148/2015;
• i Fondi di solidarietà di prossima costituzione devono garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente;
• in base alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto dal nuovo articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015;
• la durata della prestazione in misura, almeno, pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, fermo restando il rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 148/2015.
Quindi una riforma organica ma ancora da migliorare e semplificare.