“Emergenza Covid 19 Nazionale” è la nuova causale che, in virtù dell’art. 19 del Decreto Legge n.18/2020, consente ai datori di lavoro di accedere, con modalità semplificate dettate dall’urgenza e dalla gravità della situazione, al trattamento ordinario di integrazione salariale ed all’assegno ordinario erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione di attività riconducibili all’emergenza da pandemia. Si accennava sopra di un accesso con modalità semplificate ed anche con molte eccezioni rispetto alla norma ordinaria. Ad esempio la predetta causale si aggiunge a quelle previste per l’intervento ordinario e non necessita della verifica della transitorietà e della non imputabilità dell'evento proprie delle causali ordinarie. L'Inps ha ribadito tale concetto (dapprima nella circolare n. 38 del 12.3.2020 riservate alle zone rosse) anche con la circolare n. 47 del 28.3.2020, con la quale ha specificato che la valutazione nel merito delle domande è semplificata rispetto a quella ordinaria, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di celerità sottese alle prestazioni. La transitorietà e la non imputabilità sono intrinseci alla causale emergenziale. Inoltre l’assegno ordinario erogato dal F.I.S. (Fondo di Integrazione Salariale) per emergenza “Covid-19 nazionale” vedrà tra i suoi beneficiari anche le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti. I periodi di fruizione possono decorrere retroattivamente dal 23.2.2020 e non possono superare le 9 settimane. I periodi di cassa ordinaria ed assegno ordinario FIS sono neutri, sia con riferimento alle settimane fruibili che ai limiti economici di utilizzo, c.d. “tetto aziendale”, rispetto ad eventuali successive richieste di integrazione salariale e non sono pertanto conteggiati nei limiti di durata massima previsti dalle rispettive normative. Sia per la CIGO che per l'assegno ordinario FIS non si pagano i contributi addizionali previsti dal D.Lgs 148/15. Per garantire la massima copertura da parte dei due ammortizzatori i lavoratori interessati non dovranno avere l'anzianità minima prevista dalla norma ordinaria (90 giornate di lavoro effettivo presso l’unità produttiva) avendo il legislatore previsto, inizialmente, che fosse necessario essere in forza alla data del 23.2.2020 ma poi, accortosi del grave errore commesso, che escludeva dal trattamento di integrazione del reddito coloro che erano stati assunti nei primi giorni di marzo da aziende in piena attività ed in quel momento all'oscuro dell'imminente precipitarsi della situazione, con il D.L. n. 23, pubblicato l'8.4.2020, ha esteso la possibilità di usufruire di tale degli ammortizzatori sociali per emergenza “COVID-19 nazionale” ai lavoratori assunti fino al 17.3.2020. Al momento, stante il ritardo di tale intervento legislativo ed avendo le Aziende già trasmesso le domande di accesso all’ammortizzatore sociale, non è dato sapere con quali modalità tali lavoratori potranno essere inseriti negli elenchi dei beneficiari del trattamento. Ipotizzare il ritiro delle domande già protocollate per presentarne di nuove con gli elenchi aggiornati dei lavoratori è impensabile poiché ciò farebbe perdere la precedenza acquisita con il protocollo di assegnazione della domanda (si ricorda, infatti, che le domande verranno soddisfatte in base all’ordine cronologico di presentazione) ed in ogni caso (visto l’avvicinarsi del 16 del mese) le paghe sono certamente già state “abbinate” con il Ticket identificativo della domanda dell’ammortizzatore sociale. Si attende una circolare operativa dell’INPS che, si spera, introduca modalità autonome per l’inserimento di questi lavoratori, ad esempio come è stato per i lavoratori delle zone rosse che hanno beneficiato di una procedura autonoma (sovrapponibile) per COVID-19 ai sensi del D.L. 9/2020. Anche la procedura sindacale, presupposto per accedere agli ammortizzatori, è di molto semplificata, vengono fatti salvi l'informazione preventiva, a mezzo Pec, la consultazione e l'esame congiunto da svolgersi – se richiesto - anche in via telematica entro i tre giorni successivi. Non vi è obbligo di consultazione ed esame congiunto per le aziende con meno di 5 dipendenti che, come vedremo subito, possono accedere alla cassa integrazione in deroga. A quest'ultima, infatti, possono accedere tutte le aziende che non possono usufruire di Cigo, Fis (aziende che occupano meno di cinque dipendenti) o che rientrano solo nel campo di applicazione della Cigs. L'ammortizzatore è riconosciuto da Regione e Province autonome, previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica ed i relativi decreti autorizzativi dovranno essere trasmessi all'Inps entro 48 ore dall'adozione. Il trattamento di integrazione salariale potrà essere anticipato dal datore di lavoro ovvero, su semplice richiesta di quest’ultimo, senza dover comprovare la difficoltà finanziaria, sarà erogato con pagamento diretto dell’INPS; nelle procedure di CIG-D la modalità di erogazione del trattamento sarà esclusivamente con pagamento diretto dell’Istituto. Nonostante le assicurazioni da parte dell'Istituto di un pagamento molto rapido, resta la necessità di garantire ai lavoratori un reddito adeguato sino a tanto che l'Inps non provvederà al pagamento stesso. Una soluzione intrapresa può essere l'anticipo di una parte della quattordicesima e della tredicesima, se il datore di lavoro dispone di una minima liquidità, diversamente il lavoratore potrà ricorrere all'anticipazione del trattamento da parte degli istituti di credito, come da convenzione sottoscritta con l'ABI, attraverso la concessione di un finanziamento che vede il coinvolgimento anche del datore di lavoro. Un’ultima questione molto controversa è se i lavoratori interessati prima di accedere agli ammortizzatori per la causale emergenza Covid 19 devono prima smaltire le ferie arretrate. A parte la illogicità della questione in una situazione di emergenza dove, da un lato si creano sistemi di finanziamento straordinario per imprese chiuse e prive di liquidità e dall'altro si chiederebbe alle stesse di pagare le ferie ai propri dipendenti, vediamo a che conclusioni possiamo giungere dall'esame coordinato delle norme disciplinanti tale aspetto. Per quanto riguarda la CIGO e l'assegno ordinario FIS non è prevista una disposizione normativa specifica, ma l'Inps esclude che si debbano far godere le ferie prima di accedere a tali ammortizzatori (Circolare 139/16, la recente n. 47 del 28.3.2020 ed il messaggio Inps 3777/2019). Più complessa la questione per la cassa in deroga, dato che l'obbligo di smaltimento ferie è previsto dal DM 83473/2014. Ma le parti sociali con il Protocollo del 14.3.2020 hanno previsto di utilizzare gli ammortizzatori sociali in via prioritaria e solo se questi non fossero sufficienti si utilizzeranno i periodi di ferie arretrate. Ma sul punto dirimenti saranno le previsioni delle singole Regioni competenti ad autorizzare la cassa in deroga. Per il Veneto le Linee Guida del 27.3.2020 stabiliscono che il datore di lavoro utilizzerà “preferibilmente” gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell'accesso alla cassa in deroga. In tal senso anche la già citata circolare Inps n. 47/2020. Quindi ritengo che normali quantitativi di ferie arretrate – magari già programmate per l'anno in corso – non siano ostativi al godimento di CIGO, FIS e CIGD.