Diritto del lavoro Diritto della previdenza sociale

D.L. n. 127 del 2021: obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Conseguenze per i lavoratori inottemperanti e doveri di controllo del datore.

Matteo Lincetto - 23 September 2021

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha apportato significative modifiche alla disciplina inerente l’utilizzo di certificazioni verdi nel contesto lavorativo.

Con tale intervento il governo ha definitivamente introdotto anche nel nostro ordinamento, con decorrenza dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 al fine di poter aver accesso ai luoghi di lavoro. Il provvedimento estende l’obbligo sia  ai dipendenti della pubblica amministrazione che ai dipendenti di aziende private. In mancanza di adeguamento al neointrodotto obbligo di legge il  dipendente non potrà avere  accesso al proprio luogo di lavoro e l’azienda  non potrà perciò accettare la sua prestazione lavorativa. Il Decreto disciplina in modo chiaro tale possibile fattispecie ed impone di considerare il lavoratore non ottemperante come assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta al lavoratore  alcuna retribuzione o  compenso o emolumento, comunque siano denominati.

Leggermente differenti sono invece le conseguenze in caso di  mancato possesso della certificazione verde per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti. Stando al disposto dell’articolo 3, comma 7,  le piccole imprese dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a termine stipulato con un terzo per la sostituzione del dipendente sospeso. Tale contratto non potrà comunque superare un periodo superiore a dieci giorni e potrà essere rinnovato per una sola volta, comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. L’assunzione a termine in sostituzione di un lavoratore assente oltre al quinto giorno e la conseguente sospensione rappresentano tuttavia una mera possibilità e, qualora il datore di lavoro non opti per suddetta soluzione, il lavoratore inottemperante resta assente ingiustificato (non sospeso) fino alla data di presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

E’ bene evidenziare  che, come esplicitato dal testo del Decreto Legge, l’assenza ingiustificata (o la sospensione nel caso di aziende con meno di 15 lavoratori) deve ritenersi priva di  « conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro», pertanto la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di legge rileva solo sotto il profilo oggettivo e non ha alcuna valenza sotto il profilo soggettivo/disciplinare né può costituire valido motivo di licenziamento. La ratio della norma è quella di garantire a tutti i lavoratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro (non introduce in alcun modo un generalizzato obbligo vaccinale) tuttavia potrebbe porsi il dubbio in merito a quali siano i soggetti obbligati a farsi carico dei  costi del tampone necessari ad ottenere la certificazione qualora il lavoratore non optasse per la vaccinazione. A tal proposito è bene chiarire subito che l’unico onere posto dal Decreto Legge in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, è il dovere di verifica di effettivo possesso di green pass da parte dei dipendenti nel momento in cui accedono ai locali aziendali mentre l’obbligo di procurarselo, nel modo ritenuto più opportuno dagli interessati, rimane  obbligo dei soli lavoratori i quali dovranno farsi carico delle  relative spese.

Rispetto  agli obblighi di vigilanza posti dal Decreto in capo al datore di lavoro viene fissato  termine al 15 ottobre 2021 per concludere la redazione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche eseguibili anche a campione le quali dovranno essere effettuate da soggetti per ciò incaricati ed individuati con atto formale, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Qualora il datore mancasse di ottemperare ai propri doveri di controllo l'art. 3, comma 9 del Decreto prevede l’applicazione dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 D.L. 19/2020, ovvero, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa di importo variabile tra  i 400 euro e i  1.000 euro.

Nel caso in cui, malgrado i controlli predisposti dalle aziende, i lavoratori riuscissero elusivamente ad entrare nei luoghi di lavoro resta fermo il dritto del datore di provvedere in via disciplinare conformemente a quanto disposto dai rispettivi CCNL E ordinamenti di settore. In aggiunta alla sanzione di carattere di disciplinare, ai lavoratori che entrano eludono i controlli sarà comminata una sanzione amministrativa  di importo variabile tra 600 euro e 1500 euro.  


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